Nulla la notifica dell’impugnazione effettuata agli eredi impersonalmente presso il difensore del defunto del precedente grado di giudizio
impugnazioni | 17 Maggio 2018
Nulla la notifica dellimpugnazione effettuata agli eredi impersonalmente presso il difensore del defunto del precedente grado di giudizio
di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
Nel caso di notificazione dell’impugnazione di una sentenza agli eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte, ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato. La notifica dell’impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla e di conseguenza inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12002/18; depositata il 16 maggio)