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Nulla la notifica dell’ordine di esecuzione eseguita solamente al difensore d’ufficio
notificazioni | 21 Marzo 2018
Nulla la notifica dell’ordine di esecuzione eseguita solamente al difensore d’ufficio
Ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive), i provvedimenti di esecuzione devono essere notificati sia al condannato che al difensore da questi nominato per la fase di esecuzione. La notifica dell’ordine di esecuzione della carcerazione deve essere eseguita nei confronti del difensore di fiducia per la fase di cognizione, qualora l’interessato non lo abbia, nel frattempo, revocato.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 12905/18; depositata il 20 marzo)