Nuove modalità dell’esame avvocato: parere positivo da Palazzo Spada
La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, con il parere n. 2333/18 del 12 ottobre, si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto ministeriale recante il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
Differimento. Il Ministero della Giustizia ha sottolineato che con la legge di conversione del d.l. n. 91/2018, c.d. milleproroghe è stata disposta un’ulteriore proroga biennale delle nuove modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione alla professione forense. Come sottolinea il parere, «l’opzione legislativa per un dilazione biennale delle nuove modalità previste per l’esame di avvocato nelle intenzioni del legislatore dovrebbe consentire di riconsiderare nel suo complesso la disciplina dell’accesso alla professione forense. Per tale ragione si è reso opportune allineare a tale opzione l’operatività dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 43 l. n. 247/2012, finalizzati anche alla preparazione dell’esame di Stato».
Per quanto riguarda lo schema di decreto ministeriale in oggetto, viene richiamato il parere n. 1540/17 della medesima sezione consultiva con cui erano stati evidenziati diversi profili, dai requisiti per l’accreditamento dei soggetti legittimati all’organizzazione dei corsi, ai contenuti di tali corsi, dalla cadenza semestrale dei moduli, alla necessità di garantire un’ampia partecipazione su tutto il territorio nazionale (anche online).
Con riferimento ai profili meramente temporali, il parere sottolinea la modifica al regolamento con il quale il Ministero ha previsto l’applicazione dello stesso «ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore. Conseguentemente l’operatività del regolamento, in linea con il rinvio operato dal legislatore, è differita al 31 marzo 2020». Con il decreto milleproroghe citato, il legislatore ha dunque previsto un coerente allineamento delle disposizioni relative, da un lato, alle nuove modalità previste per lo svolgimento dell’esame di Stato e, dall’altro, per l’introduzione dei corsi di formazione di cui all’art. 43 cit..
In conclusione, si legge nel parere, «tale percorso appare da condividere per evitare di impegnare gli ordini forensi e gli stessi tirocinanti in attività che potrebbero ex post risultare non coerenti con la possibile futura (e diversa) disciplina dell’accesso alla professione di avvocato, la cui globale rivisitazione è peraltro auspicata dal Consiglio Nazionale Forense nel parere reso sullo schema di decreto ministeriale».