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Obbligazione eseguita o da eseguirsi in Italia: giurisdizione al Giudice italiano
giurisdizione | 06 Novembre 2017
Obbligazione eseguita o da eseguirsi in Italia: giurisdizione al Giudice italiano
di Paola Di Michele – Avvocato
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, Regolamento CE n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Se si tratta di obbligazione restitutoria pecuniaria ed il domicilio del creditore si trova in Italia, la giurisdizione apparterrà al Giudice Italiano.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 26147/17; depositata il 3 novembre)