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Paga le spese chi firma il mandato per ricorrere in Cassazione, ma la società è inesistente
impugnazioni | 23 Maggio 2018
Paga le spese chi firma il mandato per ricorrere in Cassazione, ma la societ inesistente
di Andrea Greco – Avvocato
Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’ex rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, la sua inammissibilità – derivante dalla non operatività di alcun mandato per la peculiarità del giudizio di legittimità e comunque per la necessità che quello sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio – comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che, spendendo la giuridicamente impossibile qualità di legale rappresentante del soggetto non più esistente, ha conferito mandato, ove l’avvocato si sia limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza n. 12603/18; depositata il 22 maggio)