PEC nel procedimento ‘de libertate’: la stampa degli atti e la loro effettiva conoscenza fissano il dies a quo per la decorrenza dei termini
PPT giurisprudenza | 19 Luglio 2019
PEC nel procedimento de libertate: la stampa degli atti e la loro effettiva conoscenza fissano il dies a quo per la decorrenza dei termini
di Paolo Della Noce – Avvocato
Qualora la trasmissione, a mezzo PEC, degli atti in materia di libertà personale da un ufficio giudiziario ad un altro non avvenga con le modalità previste, per la corretta e regolare trasmissione, dal combinato disposto degli artt. 64, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p., 149 e 150 c.p.p., l’unica conseguenza prospettabile è quella che il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’adozione della decisione non possa fissarsi nel momento di ricezione, all’indirizzo postale, della posta elettronica certificata da parte dell’ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa degli atti ricevuti e la verifica della integralità degli atti trasmessi.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 32019/19; depositata il 18 luglio)