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Per la configurabilità del danneggiamento non è necessaria la completa distruzione del bene
delitti contro il patrimonio | 13 Marzo 2018
Per la configurabilit del danneggiamento non necessaria la completa distruzione del bene
Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento è sufficiente la necessità di un «intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa» presa di mira dall’agente.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 10970/18; depositata il 12 marzo)