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Per la Consulta la Legge Severino non contrasta con la Cedu

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Per la Consulta la Legge Severino non contrasta con la Cedu

Secondo la Corte Costituzionale non sussiste alcun contrasto tra l’art. 3 del Protocollo addizionale alla Cedu sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e la sospensione automatica dalla carica prevista dalle Legge Severino (d.lgs. n. 235/2012) per coloro che siano stati condannati in via non definitiva per reato di particolare gravità commessi contro la pubblica amministrazione.

Difatti, come si legge nel comunicato che accompagna la sentenza, «in base alla giurisprudenza della Corte EDU, i legislatori nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina del diritto di elettorato passivo, in particolare quando viene in gioco la peculiare esigenza di garantire stabilità ed effettività di un sistema democratico nel quadro del concetto di «democrazia capace di difendere se stessa». E questo è il caso della disposizione censurata che, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l’integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine dell’amministrazione».

Di conseguenza, la previsione dell’applicazione automatica della misura non si pone in contrasto con il summenzionato art. 3 del Protocollo CEDU.