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Per la lettura della testimonianza resa al Collegio in diversa composizione non serve il consenso delle parti
delitti contro il patrimonio | 03 Febbraio 2021
Per la lettura della testimonianza resa al Collegio in diversa composizione non serve il consenso delle parti
di La Redazione
«Il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, secondo comma, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattito, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile».

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4046/21; depositata il 2 febbraio)