Piani individuali di risparmio, largo ai derivati
Via libera all’utilizzo dei derivati all’interno dei piani individuali di risparmio a lungo termine, a patto che vengano rispettate determinate condizioni, ossia che vengano utilizzati, attraverso OICR PIR compliant, nell’ambito della quota libera del 30% allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cd. derivati di copertura).
È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella circolare n. 3/E diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate per fare chiarezza sul regime di non imponibilità dei piani individuali di risparmio a lungo termine introdotto dalla Stabilità 2017. Il documento di prassi interviene dopo le linee guida sul regime pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).
Regime fiscale. Il regime in questione prevede che i redditi generati dai prodotti finanziari non siano soggetti a imposizione e che, dunque, non vengano tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non siano soggetti all’imposta di successione. Condizione per fruirne è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In particolare, vige il divieto di essere titolari di più di un PIR ed è posto il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite annuo di 30.000 euro.
Derivati. Ritornando agli strumenti derivati, la possibilità concessa dall’Agenzia di utilizzarli all’interno dei PIR, così come individuata nella Circolare, non pone il problema di verificare il rispetto del limite di plafond (limite annuale 30.000 euro – limite complessivo 150.000 euro) in quanto l’esborso dell’investitore è collegato alla sottoscrizione delle quote dell’OICR PIR compliant. «Ad ogni modo» si legge nella circolare «anche nel caso di strumenti che presentino caratteristiche generali che li possano connotare come derivati di copertura, qualora i redditi derivanti dagli stessi eccedano l’ammontare necessario per la copertura delle perdite degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, la parte eccedente tale ammontare non potrà usufruire del regime di non imponibilità previsto per i redditi prodotti nell’ambito del PIR».
(Fonte: www.fiscopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 26 febbraio 2018, n. 3