Piccola proprietà contadina, senza qualifica niente agevolazione
Per la fruizione dei benefici fiscali sulla piccola proprietà contadina, è necessario documentare la sussistenza dei requisiti per mezzo del certificato rilasciato dall’IPA, che il contribuente deve presentare entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Questa la posizione della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 giugno 2018 n. 16650, con la quale i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Benefici per la piccola proprietà contadina. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno spiegato che il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’articolo 3 della stessa legge, è tenuto a presentarlo all’ispettorato agrario entro tre anni dalla registrazione.
Nel caso in esame, però, i Giudici di merito di CTP e CTR avevano ritenuto che lo status di coltivatore diretto del contribuente bastasse ad integrare il diritto all’agevolazione fiscale, senza che rilevasse il termine triennale. Hanno quindi ricordato i Giudici di Piazza Cavour che «l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1954, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso».
(Fonte: fiscopiu.it)