Polizze assicurative: parere positivo del Consiglio di Stato sui contratti base
Il 2 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole allo schema di regolamento del Ministero dello Sviluppo economico relativo allo strumento del contratto base per la stipula delle polizze assicurative.
Il contratto base. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, (Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo) d.l. n. 179/2012, per garantire una scelta consapevole del consumatore «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, è definito il contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base».
Lo schema di regolamento del MISE limita la disciplina ai soli veicoli ad uso privato dei consumatori. Secondo il Consiglio di Stato, correttamente, dall’applicazione del contratto base devono essere esclusi gli autocarri in quanto l’art. 132-bis, comma 3 del Codice della assicurazioni private prevede che «I’IVASS adotti norme attuative del contratto base relativamente alle “autovetture” e ai “motoveicoli”, e queste categorie di veicoli non comprendono ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) i ciclomotori».
Precisa Palazzo Spada che devono comunque includersi i ciclomotori in quanto il citato articolo non riguarda il presente contratto base ma le norme attuative successive; «mentre relativamente al contratto base all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012 e l’articolo 132-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private si riferiscono a tutti i veicoli a motore, quindi anche ai ciclomotori».
Infine il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità di ottenere preventivi per i contratti base sia in formato elettronico sui siti internet che cartaceo nelle agenzie delle compagnie assicuratrici.