Posticipo del congedo di maternità dopo il parto: istruzioni operative
Dal 1° gennaio 2019 le lavoratrici madri hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, comma 1.1, d.lgs. n. 151/2001; art. 1, comma 485, l. n. 145/2018).
L’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’esercizio di tale facoltà. Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (art. 24 d.lgs. n. 151/2001), non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
In caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà in oggetto.
Documentazione. La documentazione sanitaria necessaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, se questo dovesse avvenire in data successiva.
La documentazione deve essere inoltre presentata al proprio datore di lavoro e all’INPS entro la fine del 7° mese di gestazione.
La certificazione non deve contenere l’indicazione di una data precisa del parto, attesa l’imprevedibilità della collocazione temporale dell’evento stesso, ma sarà sufficiente che riporti una generica dicitura “fino all’evento del parto”.
Le certificazioni che contengono il solo riferimento alla data presunta del parto sono ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.
Domanda. La scelta di avvalersi di tale opzione deve essere effettuata nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. La domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello INPS oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 d.P.R. n. 445/2000), in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.
Rinuncia. La scelta della lavoratrice è una opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità. Di conseguenza, è possibile rinunciarvi prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità prima del parto (ossia prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza).
Se, tuttavia, la lavoratrice gestante manifesta, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere della predetta opzione dopo l’8° mese, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità:
– i periodi lavorati prima della rinuncia non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa (la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro);
– i periodi di congedo successivi alla rinuncia e i 3 mesi di congedo dopo il parto, saranno invece indennizzati.
Casi particolari
Ipotesi |
Disciplina |
Esempi |
Lavoratrice che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto (*) |
I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto ed il giorno prima del parto sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro |
Data presunta parto: 26/6/2019 Data effettiva del parto: 30/6/2019 Riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26/6/2019 Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019 Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019 |
Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’8° mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro) |
Trovano applicazione le disposizioni previste per i parti prematuri (art. 16, c. 1 lett. d), D.Lgs. 151/2001). L’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è considerata come non effettuata
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Lavoratrice che fruisce della flessibilità (continuando quindi a lavorare nell’8° mese di gravidanza) e sceglie, nel corso dell’8° mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa e fruire del congedo di maternità dopo il parto
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Obbligo di attestare, entro la fine dell’8° mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto
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Lavoratrice in astensione anticipata dal lavoro:
– per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose
– per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (quando non possa essere spostata ad altre mansioni)
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Compatibilità con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, se i motivi alla base dell’interdizione cessano prima dell’inizio del congedo di maternità prima del parto
Incompatibilità con la facoltà in esame, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa
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Insorgere di un periodo di malattia |
Impossibilità di avvalersi dell’opzione in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro Dal giorno di insorgenza dell’evento morboso la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto
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Data parto: 30/6/2019 Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi prima del parto: 26/4/2019) Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019 Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 9/11/2019
Tale congedo comprende: – il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo prima del parto) – la data del parto + 3 mesi successivi (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità prima del parto lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia)
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Lavoratrice part-time
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– L’indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa – Anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative – La certificazione medica può non essere prodotta nel solo caso in cui, fino alla data effettiva del parto, non vi siano giorni o periodi di ripresa lavorativa – In caso di contemporaneo svolgimento di due o più rapporti di lavoro part-time, la facoltà deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro in essere |
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(*) Il datore di lavoro non dovrebbe consentire l’accesso della gestante al luogo di lavoro quando la documentazione sanitaria prevista dalla legge consente la prosecuzione dell’attività lavorativa senza pregiudizio per la tutela della salute della gestante e del nascituro solo fino alla data presunta del parto. |
Lavoratrici iscritte alla Gestione separata. La facoltà in esame si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa (art. 2, c. 26, L. 335/95): la tutela della maternità per questo tipo di lavoratrici avviene infatti nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64 d.lgs. n. 151/2001).
Sono di seguito esaminate le particolarità previste per questa categoria di lavoratrici.
Documentazione. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare al proprio committente (e non all’INPS) la documentazione medica necessaria, acquisita nel 7° mese di gravidanza.
Domanda. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono comunicare all’INPS, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto: questo per verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, ovvero il versamento della contribuzione dello 0,72% per almeno 1 mensilità nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.
Insorgere di un periodo di malattia. Se prima del parto si verifica un periodo di malattia, la lavoratrice non può avvalersi dell’opzione in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.
Dal giorno di insorgenza dell’evento morboso la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
La data di inizio del periodo di maternità determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.
Lavoratrice che fruisce della flessibilità. La lavoratrice che fruisce della flessibilità (continuando quindi a lavorare nell’8° mese di gravidanza) e sceglie, nel corso dell’8° mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa e fruire del congedo di maternità dopo il parto ha l’obbligo di attestare, entro la fine dell’8° mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, ma senza l’obbligo di presentare all’INPS la documentazione medica, che deve quindi essere trasmessa soltanto al proprio committente.
Morte o grave infermità della madre. In caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà in oggetto.
(Fonte: mementopiu.it)