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Preliminare non andato a buon fine, pretese dell’Agenzia nulle

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Preliminare non andato a buon fine, pretese dell’Agenzia nulle

Il prelievo fiscale al 60% del prezzo dell’immobile non è legittimo, se il preliminare di vendita non è andato a buon fine. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’8 febbraio 2019 n. 3736, con la quale il Palazzaccio ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha specificato che in tema di IVA, il versamento di una caparra cofirmataria a corredo di un preliminare di vendita, rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo, in quanto assolve una funzione di risarcimento forfettario del danno e non di anticipazioni del corrispettivo.

I Giudici di appello, pertanto, avevano correttamente interpretato il contratto stipulato tra le parti, contrariamente a quanto asserito dal Fisco: la dazione pecuniaria, infatti, qualificata dalle parti come caparra cofirmataria si ritiene avvenuta a tale titolo a meno che circostanze di segno opposto evidenzino la non aderenza della qualifica formale rispetto alla situazione oggettiva. «Del resto – si legge in ordinanza – la funzione della caparra cofirmataria risulta ben chiara alla CTR e, pertanto, la circostanza che i pagamenti effettuati dalla società siano contrattualmente qualificati anche in termini di acconto prezzo non assume rilievo decisivo, rientrandosi proprio nella funzione dell’istituto e potendo sempre adottarsi, in caso di imputazione in conto prezzo della caparra versta, la procedura di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633».

(Fonte: fiscopiu.it)