Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Prestazioni occasionali: i chiarimenti dell’INPS

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Prestazioni occasionali: i chiarimenti dell’INPS

Prestazioni occasionali: i chiarimenti dell’INPS

Il decreto Dignità, infatti, ha modificato l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali e ha previsto nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori. L’Istituto informa che attraverso messaggi saranno resi noti gli adeguamenti della piattaforma telematica per la gestione delle prestazioni occasionali.

Agricoltura

Per semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale il legislatore ha previsto che nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

– il luogo di svolgimento della prestazione;

– l’oggetto della prestazione;

– la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;

– il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La novità sta, quindi, nell’estensione da tre a dieci giorni consecutivi della durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Per favorire il rispetto della norma, che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

La comunicazione deve essere fatta almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Si può revocare la dichiarazione inoltrata, in caso di non utilizzo della prestazione, avvalendosi della procedura informatica.

È possibile, altresì, aumentare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge.

Turismo: aziende alberghiere e strutture ricettive

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

– il luogo di svolgimento della prestazione;

– l’oggetto della prestazione;

– la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;

– il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La comunicazione, da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo, che prevede il compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

Sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, è possibile:

– revocare la dichiarazione inoltrata, entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi);

– incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento.

Enti locali

Con il decreto Dignità viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

– il luogo di svolgimento della prestazione;

– l’oggetto della prestazione;

– la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;

– il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La comunicazione, da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Per favorire il rispetto della norma che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

Sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, è possibile revocare, entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi), la dichiarazione inoltrata in caso di non utilizzo E’ possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

Registrazione degli prestatori

Le novità normative prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare di appartenere ad una delle seguenti categorie:

– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

– giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

– c.d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I prestatori devono aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:

– accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

– ricorso ai servizio di contact center Inps;

– tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Qualora l’utilizzatore sia un’impresa del settore agricolo, un’azienda alberghiera o una struttura ricettiva del settore del turismo, oppure altro datore di lavoro che intende usufruire del regime di computo del limite economico previsto dalla legge per utilizzatore in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore, la procedura trasmette un’apposita segnalazione con la quale viene ricordata la necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l’acquisizione della dichiarazione. In tali casi, la prestazione a favore di impresa del settore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva non potrà essere svolta. Negli altri casi, la dichiarazione potrà essere acquisita senza l’indicazione di voler fruire del particolare regime di computo del limite economico previsto per utilizzatore dal citato comma 8.

Al fine di favorire il graduale aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di cui al citato comma 8. Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore.

Compensi per i prestatori

Il prestatore potrà ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, tramite:

a. accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

b. bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

c. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa.

L’INPS nella circolare in commento descrive la procedura per il pagamento.

Modalità di pagamento degli utilizzatori

Il d.l. n. 87/2018 ha previsto che, ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Le istruzioni per favorire lo sviluppo di questa nuova funzionalità saranno diramate a seguito dei necessari adeguamenti delle procedure di pagamento, da adottare di concerto con le Amministrazioni interessate, con particolare riguardo all’Agenzia delle Entrate e all’Agid.

Qui la circolare INPS del 17 ottobre 2018, n. 103