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Prima casa: il termine per ultimare i lavori non rientra nelle sospensioni COVID-19

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Prima casa: il termine per ultimare i lavori non rientra nelle sospensioni COVID-19

Al termine triennale entro cui dichiarare la conclusione dei lavori (per mantenere le agevolazioni sull’immobile acquistato in corso di costruzione), non si applica la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 prevista dal Decreto Liquidità per gli altri termini relativi ai benefici prima casa (art. 24 d.l. n.23/2020 conv. in l. n. 40/2020). La disposizione che disciplina la sospensione, infatti, riveste carattere di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i termini in essa considerati, e precisamente riguarda:

-il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

-il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

-il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;

-il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Con riferimento alla fattispecie, dato che l’immobile era stato donato – ancora in corso di costruzione – il 16 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate specifica che per poter conservare l’agevolazione (applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 16 ottobre 2020.

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 12 gennaio 2021, n. 39