Prima casa: specifiche sul termine di 18 mesi per lo spostamento della residenza
Il termine di 18 mesi per spostare la residenza ai fini dell’ottenimento del beneficio primacasa parte dalla scrittura privata registrata e non dall’atto notarile di conferma (Cass. 16 luglio 2020 n. 15181).
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’AE, evidenziando che, in tema di imposta di registro, la norma richiede, per la fruizione dei benefici prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, tanto che la violazione di detto obbligo comporta la decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge.
Secondo la Cassazione, nel caso in esame la CTR, nel ritenere che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato decorra dall’atto di conferma della compravendita e non dalla stipula dell’atto di compravendita del 9 aprile 2004, non si è uniformata ai principi espressi dalle pronunce di legittimità.
Infatti, l’obbligazione tributaria sorge con la cessione, cioè con il trasferimento dellaproprietà del bene immobile e tale effetto può ritenersi prodotto anche con la scritturaprivata registrata.
(Fonte: mementopiu.it)