Prima genitori, poi avvocati: l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale può non sussistere
Lo ha sottolineato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 58 del 25 maggio 2018.
Il fatto. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia contestava a un suo iscritto la violazione dell’art. 6 del Regolamento per la formazione continua, avendo questi non raggiunto il numero di crediti formativi richiesti nel triennio 2011/2013. Il ricorrente giustificava il mancato raggiungimento dei crediti con la necessità di coniugare il lavoro con il suo ruolo di padre divorziato di un bambino di due anni. Ad esito dell’udienza, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente ne chiedeva l’annullamento nonché il suo proscioglimento.
L’esenzione genitoriale deve essere espressamente richiesta. Il Consiglio Nazionale Forense specifica che il dovere di aggiornamento va interpretato alla luce delle norme regolamentari e adempiuto secondo il dettato di queste. L’art. 15 del Regolamento sopracitato sì prevede la possibilità di esenzione proprio in relazione all’adempimento di doveri collegati alla paternità, ma subordina la concessione di quest’ultimo a una specifica richiesta da parte dell’interessato: necessario è, infatti, un preventivo controllo sulla legittimità della domanda. Pertanto, non avendo il soggetto ricorrente presentato alcuna richiesta di tal tipo, il Consiglio rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato.