Procedura di ripresa in carico e impugnazione
Immigrazione | 09 Luglio 2021
Procedura di ripresa in carico e impugnazione
di La Redazione
In tema di protezione internazionale, il ricorso effettivo previsto dall’art. 27, par. 1, del Regolamento 604/2013, avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti del richiedente asilo all’esito di una richiesta di “ripresa in carico”, può investire anche il rispetto dei termini indicati dall’art. 23, par. 2 del medesimo Regolamento, concernendo un siffatto accertamento la verifica della sua corretta applicazione. In tali ipotesi, spetta al tribunale ex art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008, verificare se, per come concretamente motivato, il provvedimento rechi, o non, gli elementi e/o i riferimenti essenziali al fine di riscontrare la tempestività della menzionata richiesta in rapporto ai termini predetti.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 19518/21; depositata l8 luglio)