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Procedure concorsuali e prova del credito: nelle fattispecie con elementi di estraneità prevale sempre la lex concursus sulla lex contractus
procedure concorsuali | 13 Febbraio 2020
Procedure concorsuali e prova del credito: nelle fattispecie con elementi di estraneit prevale sempre la lex concursus sulla lex contractus
di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato
Secondo l’art. 4, comma 2, lett. g) e h), del Regolamento CE n. 1346/2000, la legge dello stato di apertura della procedura concorsuale determina sia i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza, sia le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti; di conseguenza deve ritenersi che in tema di condizioni di opponibilità e ammissibilità dei crediti nel passivo fallimentare la lex concursus prevalga sulla lex contractus, ossia sulla legge nazionale che mutua il suo titolo in un accordo negoziale intercorso tra privati.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 3436/20; depositata il 12 febbraio)