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Protezione internazionale e procedura amministrativa ‘accelerata’
immigrazione | 01 Luglio 2021
Protezione internazionale e procedura amministrativa accelerata
di La Redazione
La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una procedura “accelerata” ex art. 28-bis, d.lgs. n. 25/08, solamente quando il Presidente della Commissione territoriale, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l’iter processuale abbia rispettato i termini di cui all’art. 28-bis, comma 1, previsti per l’audizione del richiedente e per l’adozione della decisione finale […].

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 18518/21; depositata il 30 giugno)