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Protezione internazionale solo se il richiedente provi lo stato di pericolo in patria
immigrazione | 13 Giugno 2019
Protezione internazionale solo se il richiedente provi lo stato di pericolo in patria
di Andrea Magagnoli
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15794/19 sancisce il principio di diritto per il quale, nel caso di richiesta di protezione internazionale, sarà onere del richiedente dare la prova dei fatti che ne rendono necessaria la concessione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15794/19; depositata il 12 giugno)