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Protezione umanitaria, disciplina applicabile ratione temporis e valutazione della vulnerabilità personale dello straniero

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Protezione umanitaria, disciplina applicabile ratione temporis e valutazione della vulnerabilità personale dello straniero

immigrazione | 31 Marzo 2020

Protezione umanitaria, disciplina applicabile ratione temporis e valutazione della vulnerabilit personale dello straniero

di La Redazione

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, applicabile ratione temporis alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, evitando di addivenire ad una considerazione atomistica e frammentata dei singoli elementi fattuali.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 7599/20; depositata il 30 marzo)