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Quali spese rientrano nel bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro?

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Quali spese rientrano nel bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro?

Il Decreto Rilancio (art. 120 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020) ha introdotto un credito d’imposta – in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000 – in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Tale credito d’imposta è fruibile fino al 30 giugno 2021.

Sono inclusi tra le spese agevolabili dal bonus tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19; ciò a patto che le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità, considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

I costi agevolabili, inoltre, devono derivare esclusivamente da interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono suddivise in 2 gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

1) Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19, tra cui:

– gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Rientrano in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o diretti all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Con riferimento al caso di specie, sono state ammesse al credito d’imposta le spese relative alla realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e alla costruzione di una nuova rampa di accesso ai locali: questi interventi appaiono, infatti, finalizzati a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni e a riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, organizzando se possibile percorsi separati per l’entrata e l’uscita, secondo quanto prescritto dalle linee guida sopracitate.

Sono state, invece, escluse dal credito d’imposta le spese relative alla ristrutturazione di una sala, in precedenza dedicata ad altre funzioni, quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni, poiché ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida.

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 10 maggio 2021, n. 322