Registro delle opposizioni anche per il marketing cartaceo: parere favorevole di Palazzo Spada
L’art. 1, comma 54, l. n. 124/2017 prevede l’aggiornamento del d.P.R. n. 178/2000 che ha istituito il registro pubblico delle opposizioni al fine di rendere concreta l’estensione di tali previsioni al telemarketing via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Registro delle opposizioni. Lo schema di decreto sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato, che ha già ricevuto l’ok del Garante Privacy, costituisce «un intervento normativo che integra la disciplina di cui al d.P.R. n. 178/2010, che, peraltro, dovrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento». Il parere in oggetto condivide l’osservazione del Garante Privacy secondo cui «l’estensione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 178/2010 alla “posta cartacea” e al trattamento dei dati personali relativi agli “indirizzi postali” dei contraenti deve riflettersi anche sull’articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R.. Se è vero, infatti, che nel database unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e relativo indirizzo postale, il rilievo va tuttavia accolto a maggior tutela del contraente».
«Appare senz’altro opportuna – si legge inoltre nel parere – l’implementazione delle misure informative, auspicata anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque, in relazione a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 178/2010, la realizzazione di una nuova apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell’esistenza del diritto di opposizione – come esteso sulla base delle modifiche di cui si discute – mediante l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all’impiego dell’indirizzo contenuto negli elenchi pubblici».