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Reintegrazione del lavoratore ed esigenze produttive della parte datoriale
rapporti di lavoro | 07 Settembre 2018
Reintegrazione del lavoratore ed esigenze produttive della parte datoriale
Dopo l’accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere al ripristino della posizione di lavoro del dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie, salvo trasferimento ad altra unità produttiva per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21712/18; depositata il 6 settembre)