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Resta salva la notifica presso la cancelleria del giudice adito, prima dell’entrata in vigore del domicilio digitale
Processo civile telematico | 07 Luglio 2021
Resta salva la notifica presso la cancelleria del giudice adito, prima dellentrata in vigore del domicilio digitale
di La Redazione
Ai sensi dell’art. 125 c.p.c., come modificato dalla l. n. 183/2011 e dal d.l. n. 138/2011 ma prima delle modifiche di cui all’art. 16-sexies d.l. n. 90/2014, solo in caso di indicazione dell’indirizzo PEC, da parte del legale negli atti di parte, le comunicazioni e le notificazioni potevano essere effettuate per via telematica. In caso contrario, nei confronti dell’avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza permane la domiciliazione per legge presso la cancelleria del giudice adito ex art. 82 r.d. n. 37/1934.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 19058/21; depositata il 6 luglio)