Revoca del mandato: se il difensore non viene sostituito continua a rispondere delle sorti del processo
procura alle liti | 24 Giugno 2020
Revoca del mandato: se il difensore non viene sostituito continua a rispondere delle sorti del processo
di Rosa Villani – Avvocato
La rimessione in termini per causa non imputabile (ex artt. 184-bis e 153 c.p.c.) postula un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, sicchè essa non è invocabile quando la difesa della parte che abbia revocato il mandato al proprio difensore è assicurata da quello stesso difensore, fintanto che la parte stessa non provvederà a sostituirlo e ciò in ossequio alla previsione di cui all’articolo 85 c.p.c. il quale risponde all’esigenza fondamentale del processo di impedire che questo abbia ad arrestarsi per effetto della revoca o rinuncia.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza n. 12249/20; depositata il 23 giugno)