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Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: quali regole in caso di impugnazione ai soli effetti civili?
impugnazioni | 19 Luglio 2019
Rinnovazione dellistruttoria dibattimentale: quali regole in caso di impugnazione ai soli effetti civili?
di Alfredo Foti – Avvocato penalista
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare, senza alcuna motivazione, l’apporto della necessaria rinnovazione istruttoria ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da idonea, ragionevole spiegazione e, soprattutto, in ogni caso, non può escludere dalla rinnovazione il contributo dichiarativo delle persone offese dal reato.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 31976/19; depositata il 18 luglio)