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Se l’avvocato è sospeso dall’albo, per il decorso del termine breve per impugnare, la notifica della sentenza va fatta alla parte personalmente

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Se l’avvocato è sospeso dall’albo, per il decorso del termine breve per impugnare, la notifica della sentenza va fatta alla parte personalmente

impugnazioni | 11 Maggio 2018

Se lavvocato sospeso dallalbo, per il decorso del termine breve per impugnare, la notifica della sentenza va fatta alla parte personalmente

di Katia Mascia – Avvocato

Se la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito sopravvenga o persista nel termine per impugnare, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituisce l’unico mezzo per far decorrere il termine breve per impugnare, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., poiché la parte difesa da un avvocato sospeso, radiato dall’albo o deceduto è posta in condizione di informarsi del perché abbia ricevuto la notifica e del perché non sia stata eseguita al difensore ed è quindi nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre una tempestiva impugnazione.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 11298/18; depositata il 10 maggio)