Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Sequestro preventivo dell’intero sito internet e obbligo del fornitore di oscurarlo

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Sequestro preventivo dell’intero sito internet e obbligo del fornitore di oscurarlo

Sequestro preventivo dell’intero sito internet e obbligo del fornitore di oscurarlo

Sul punto è tornata la Corte di Cassazione con sentenza n. 39088/18; depositata il 28 agosto.

Il caso. Il Tribunale, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile perché tardiva l’istanza avverso il decreto di sequestro probatorio e respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo reso dal GIP.

Propone ricorso per cassazione l’indagato poiché il sequestro preventivo aveva posto un vincolo su materiale informatico, violando il principio di proporzionalità e di adeguatezza della suddetta misura cautelare con riferimento agli scopi perseguiti dall’inquirente.

Il sequestro preventivo del materiale informatico. Nel caso di specie il ricorrente deduce che nell’eseguire il sequestro preventivo i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro l’intero archivio informatico da lui tenuto.

A tal proposito giova ricordare che l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano i presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora” e rispetti il principio di proporzionalità, può disporre il sequestro preventivo di un intero sito internet o di una singola pagina telematica, «imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato».