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Sì alla confisca penale dell’unico immobile del debitore
reati fiscali | 06 Marzo 2020
S alla confisca penale dellunico immobile del debitore
di Davide Galasso – Avvocato
In tema di reati tributari, il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lett. a), dell’art. 76 d.P.R. n. 602/1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n. 69/2013 convertito, con modifiche, dalla l. n. 98/2013 – si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco, e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 8995/20; depositata il 5 marzo)