Società tra professionisti, maggioranza calcolata per teste e per quote
Il principio, già seguìto ed espresso dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, è stato ora confermato anche da un’ordinanza del Tribunale di Treviso chiamato ad esprimersi proprio su una decisione del CNDCEC con cui veniva rigettato un ricorso presentato a seguito della mancata iscrizione nella sezione speciale dell’albo di società tra professionisti prive del requisito della presenza dei 2/3 dei soci professionisti per teste.
I requisiti necessari. Alla vicenda dà risalto l’informativa n. 85 diramata il 4 novembre 2018 dal Consiglio Nazionale, che riporta parte della decisione del Tribunale: «nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall’art. 10, comma 4, lett. b) della l. n. 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, (…) La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di (…) che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che “in ogni caso” i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste)».
(Fonte: fiscopiu.it)