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Sospesi i termini per l’arbitro bancario e finanziario, ma non i procedimenti

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Sospesi i termini per l’arbitro bancario e finanziario, ma non i procedimenti

Letteralmente: «La Banca d’Italia, al fine di limitare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assicurando comunque la continuità delle attività, con delibera n. 144 del 17 marzo 2020, ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all’ABF, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente».

Se si legge il solo contenuto precettivo della provvedimento (in allegato), il comunicato appare in distonia rispetto ai contenuti reali della delibera (è noto l’inciampo del Ministro della giustizia sul d.l. n. 11/2020 proprio nel senso dell’infedeltà delle proprie indicazioni alla lettera delle norme). Ad una miglior lettura, il testo di palazzo Koch è ben riportato nel dispaccio del sito internet. Il Governatore della Banca d’Italia, infatti, nel quart’ultimo considerando precisa che le riunioni fisiche dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario sono da sostituire con riunioni virtuali mediante collegamento dei partecipanti da remoto, e a completamento dispone, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente.

Pur apprezzandosi una linearità testuale, le criticità presenti e future rischiano di essere soverchianti; emergono, infatti, tre fenomeni: il cliente (della banca) deve attendere anche per il semplice riscontro ad un reclamo; per tutti, le scadenze restano sospese; i Collegi continuano a lavorare con riunioni virtuali. Se i primi due percorsi definiscono una traiettoria convergente (ancorché poco convincente per il bonus riposo riconosciuto alle banche), l’ultimo lancia un sasso nel lago che potrà portare non poco sconquasso.

La regola dell’assenza di cesure nell’attività deliberativa dei Collegi e la piena interruzione dell’attività giurisdizionale definiscono una divaricazione insidiosissima.

Si può muovere da un profilo sistemico: esiste un’adeguata giustificazione per questa regolamentazione? L’impressione è che la “paralisi” dei processi venga svilita da Bankitalia, che non fornisce alcun supporto per la comprensione della propria diversione.

In mancanza di un’interpretazione autentica – si deve ritenere che i provvedimenti vadano spiegati da chi li emana, in questo caso Bankitalia – tocca all’interprete cercare una spiegazione. Non per mera gusto di astrazione, non per mera speculazione teorica: il canone dell’armonia tra le scelte legislative preserva da complicazioni scontate, non soltanto sul piano della torsione dei principi, ma anche sul piano funzionale. Cosa faranno/diranno i soggetti svantaggiati dallo stacanovismo dei Collegi ABF? Lo scenario non è teorico, meno che mai virtuale: le decisioni, explicit di quei procedimenti condotti in modalità “telelavoro” (che si ritiene di dover salvaguardare), daranno necessariamente ragione a qualcuno e torto a qualcun altro. Proprio il qualcun altro potrà lamentarsi di una sperequazione illegittima (rispetto alle contese in tribunale); potrà dire, e ben a ragione, di aver subito pregiudizio da una risoluzione della controversia “fuori sede”; senz’altro rivendicherà la parità con chi, contestato da pretese avversarie dello stesso tipo in sede processuale, abbia goduto di un differimento della condanna, ceteris paribus.

Meglio sospendere anche i procedimenti dell’ABF, non foss’altro per prevenire intoppi procedurali e paludi processuali alla ripresa della giustizia ordinaria, se non, addirittura, fin d’ora, con forme di contestazione immediata alle decisioni dei Collegi, perché rese in un momento di fermo.

Se qualcuno ci ascolta, possiamo dire con fermezza e convinzione che sussiste un concreto pericolo di creare una sperequazione in grado di paralizzare molte controversie, al meno di inceppare l’Arbitro Bancario Finanziario, che va invece messo al riposo ora, per riprendere al passo degli altri operatori della giustizia, dovunque essa sia celebrata.

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Qui la delibera di Bankitalia del 17 marzo 2020