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Sospeso l’avvocato che si appropria indebitamente del risarcimento ottenuto per il cliente

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Sospeso l’avvocato che si appropria indebitamente del risarcimento ottenuto per il cliente

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 188, depositata il 24 novembre 2017.

La vicenda. Il COA di Cremona infliggeva la sanzione disciplinare delle sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi ad un avvocato, ai sensi dell’art. 41 e 44 del codice deontologico, per aver incassato ed indebitamente trattenuto, «nonostante le sollecitazioni e le contestazioni ricevute dal cliente», la somma di € 26.100, liquidata dalla compagnia assicuratrice in favore del cliente stesso sul conto corrente dell’avvocato.

Avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona ricorre davanti al CNF l’avvocato sanzionato.

Il ricorrente lamenta che la decisione del COA non prendeva in considerazione il fatto che lo stesso non aveva restituito la somma liquidata dall’assicuratrice al cliente perché temeva di essere coinvolto in una truffa che lo stesso cliente aveva perpetrato ai danni dell’assicuratrice, nella specie chiedendo il risarcimento derivante dal sinistro stradale anche ad un’altra assicurazione.

Tesi difensiva non credibile e sanzione adeguata. Di conseguenza il ricorrente aveva conservato il denaro in attesa di capire la verità o meno dell’«operazione truffaldina» e, nel caso, per restituire all’assicuratrice la somma ingiustamente liquidata.

Dalla valutazione del Consiglio Nazionale Forense emerge la non credibilità della tesi difensiva dando conferma di quanto già rilevato dal COA. Infatti dalla cronologia dei fatti deve desumersi come l’avvocato fosse nella disponibilità delle somme contestate da molto tempo e solo recentemente lamentava davanti al COA la possibile truffa sopra descritta.

Il CNF ha quindi ritenuto incensurabile l’istruttoria del COA ottenuta attraverso acquisizione di una serie di risultanze che forniscono prova certa circa la responsabilità deontologica dell’avvocato per l’illecito disciplinare di trattenimento indebito di somme del cliente.

Inoltre il Consiglio ha ritenuto pienamente congrua e adeguata la sanzione disciplinare aggravata di 6 mesi di sospensione inflitta dal COA, stante il fatto che «l’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense».

Per queste ragioni il CNF ha rigettato il ricorso.