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Sostituibile il cancelliere con il segretario di un Comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio giudiziario
impugnazioni | 23 Febbraio 2018
Sostituibile il cancelliere con il segretario di un Comune diverso da quello in cui ha sede lufficio giudiziario
Ai sensi della l. n. 1196/1960 (Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi), il cancelliere può essere sostituito dal segretario comunale appartenente ad un Comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio giudiziario.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8708/18; depositata il 22 febbraio)