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Sulla ripartizione dell’onere della prova nella bancarotta per distrazione

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Sulla ripartizione dell’onere della prova nella bancarotta per distrazione

reati fallimentari | 09 Aprile 2019

Sulla ripartizione dellonere della prova nella bancarotta per distrazione

di Enrico Fontana – Avvocato penalista

La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, in quanto le condotte di cui all’art. 216 l. fall., hanno diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l’onore dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

(Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 15280/19; depositata l8 aprile)