09
Aprile
0
Comments
Sulla ripartizione dell’onere della prova nella bancarotta per distrazione
reati fallimentari | 09 Aprile 2019
Sulla ripartizione dellonere della prova nella bancarotta per distrazione
di Enrico Fontana – Avvocato penalista
La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, in quanto le condotte di cui all’art. 216 l. fall., hanno diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l’onore dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.
(Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 15280/19; depositata l8 aprile)