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Tardiva richiesta di riesame: la latitanza non equivale alla presunzione assoluta di conoscenza
misure cautelari | 22 Marzo 2021
Tardiva richiesta di riesame: la latitanza non equivale alla presunzione assoluta di conoscenza
di La Redazione
«Ai fini dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 2, per l’imputato latitante la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento non può risolversi in una presunzione assoluta di conoscenza e che, fermo restando che grava sull’istante l’onere di provare la mancata conoscenza e le ragioni che l’hanno determinata, il giudice deve verificare se tale mancata conoscenza sia il risultato di una scelta deliberata e non di una condotta del tutto lecita o anche solo negligente».

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 10810/21; depositata il 19 marzo)