Tax credit adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI: chiarimenti e modelli
Diventano operativi i crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (artt. 120 e 125 d.l. n. 34/2020). L’AE ha, infatti, diffuso i modelli e le istruzioni per usufruire dei bonus e ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi (Circ. AE 10 luglio 2020 n. 20; Provv. AE 10 luglio 2020).
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120 d.l. n. 34/2020)
Beneficiari
La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
– attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) e ricompresa nell’Allegato 1 d.l. n. 34/2020;
– associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Sono ricompresi nel punto 1:
– gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– gli enti e società indicati nell’art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR;
– le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– le persone fisiche e delle associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR.
Conseguentemente, non rientrano tra i soggetti inclusi coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. i) e l), TUIR).
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo:
– i soggetti in regime forfettario;
– i soggetti in regime di vantaggio;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Con riguardo ai soggetti del punto 2, le Entrate ritengono che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 TUIR. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’Allegato 1 aperte al pubblico.
Modalità e termini di utilizzo
L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
L’agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
– per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
Esempio
Un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020
– per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui all’art. 18 c. 5 art. 600/73, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
– per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta. L’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.
Opzioni di utilizzo del credito d’imposta
Il bonus è utilizzabile in compensazione o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
Comunicazione spese ammissibili
Per accedere al bonus, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 esclusivamente tramite i canali telematici delle Entrate. Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta (adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione).
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’AE determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125 d.l. n. 34/2020)
Beneficiari
L’ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti:
– imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– enti e società indicati nell’art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR;
– stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR;
– enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.
La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo:
– i soggetti in regime forfettario;
– i soggetti in regime di vantaggio;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 c. 1 lettere i) e l) del TUIR.
Attività di sanificazione
Con riferimento alla “sanificazione”, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L’agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.
Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso – purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione.
Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
Sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al c. 2 art. 125 DL 34/2020, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Con specifico riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. – sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea – acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili.
Modalità e termini di utilizzo
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro. Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
Esempio
Un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020
– per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui all’art. 18 c. 5 art. 600/73 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
– per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Ai fini della maturazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta.
Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta
Il bonus è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, alternativamente:
– in compensazione (modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione legislativa, non potrà essere richiesto a rimborso;
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Rilevanza fiscale del credito d’imposta
Il bonus oltre a non concorrere, così come letteralmente precisato nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP, non concorre:
– ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
– ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.
Comunicazione spese ammissibili
Per accedere al bonus, occorre comunicare all’AE l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, esclusivamente tramite i canali telematici delle Entrate. Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta (adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione).
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’AE determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
(Fonte: mementopiù.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, n. 20
Qui il provvedimento dellAgenzia delle Entrate del 10 luglio 2020