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Tempestività della riassunzione del processo ed efficacia probatoria della notifica a mezzo PEC
PCT – giurisprudenza | 03 Maggio 2018
Tempestivit della riassunzione del processo ed efficacia probatoria della notifica a mezzo PEC
In tema di riassunzione del giudizio, il termine per la riassunzione è di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha causato la sospensione del processo principale. Ma quale atto ha efficacia probatoria per stabilire la data in cui è avvenuto il passaggio in giudicato? Secondo la ricorrente la prova è fornita dalla notificazione a mezzo PEC delle sentenza, secondo i Giudici di merito tale notifica non ha efficacia probatoria. La questione è rimessa alla Suprema Corte.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza n. 10465/18; depositata il 2 maggio)