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Termine per integrare il contraddittorio, può individuarsi nell’art. 163-bis c.p.c.

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Termine per integrare il contraddittorio, può individuarsi nell’art. 163-bis c.p.c.

notificazioni | 14 Marzo 2018

Termine per integrare il contraddittorio, pu individuarsi nellart. 163-bis c.p.c.

di Eleonora Mattioli

Laddove l’ordine di integrazione del contraddittorio venga dato dal giudice senza l’indicazione del termine finale entro cui effettuare la notifica dell’atto di integrazione, ma facendosi riferimento ai “termini di legge” – e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione – detto termine finale ben può individuarsi in quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., da desumersi in base alla data dell’udienza di rinvio.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6019/18; depositata il 13 marzo)