Termini lunghi per la conservazione elettronica delle dichiarazioni
Il termine entro cui concludere il processo di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali -tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai dati di esercizio- deve essere calcolato considerando l’anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (non l’anno del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima).
A confermarlo è la risoluzione n. 9/E pubblicata ieri pomeriggio dall’Agenzia delle Entrate.
Esempio. La nuova prassi prende ad esempio la dichiarazione relativa ai redditi 2016, “Redditi 2017- SC” (ove il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 settembre 2017 – in caso di esercizio coincidente con l’anno solare – e l’anno di trasmissione telematica è il 2017), il cui termine di scadenza della conservazione, applicando il principio espresso, è il 31 dicembre 2018.
Termini. «Nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione», si legge nella nuova Risoluzione, «occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018».
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 29 gennaio 2018, n. 9