Terremotati, rateizzazione delle ritenute anche per i disoccupati
Riscossione. Il diritto alla rateazione delle ritenute non operate, riconosciuto ai cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016, sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.
È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella risoluzione n. 19/E, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La questione riguarda la ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal d.l. n. 189/2016 che, ai sensi dell’art. 48 di tale decreto, deve avvenire entro il 31 maggio 2018.
A partire da tale data, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Secondo quanto chiarito dalla nuova prassi, a tale rateizzazione può accedere anche chi ha perso nel frattempo il lavoro e chi si è visto revocare la sospensione già richiesta.
Conguaglio e rateazione. Affinché i contribuenti provvedano al versamento, è necessario che i sostituti d’imposta operino il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indichino nella Certificazione Unica l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese.
Altra indicazione fornita dalle Entrate, con la risoluzione in commento, riguarda l’ipotesi del decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione: in tali casi il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi, i quali rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. A loro favore opererà la sospensione prevista dall’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, che proroga di sei mesi i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 6 marzo 2018, n. 19