TFR accantonato al Fondo di Tesoreria: portabilità delle quote
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore (messaggio 4 febbraio 2020 n. 413).
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei TFR (art. 1, c. 755, l. n. 296/2006): il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione.
Il contributo deve essere versato obbligatoriamente, con cadenza mensile, da tutti i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze più di 50 dipendenti. Tale contributo assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Il Fondo di Tesoreria in esame è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti.
L’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse (art. 14 d.lgs. 252/2005) non può essere applicato alle quote accantonate a Fondo di Tesoreria: di conseguenza, il lavoratore non può trasferire le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria ad un Fondo di previdenza complementare a cui, successivamente, ha deciso di aderire.
(Fonte: mementopiu.it)