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Titolo esecutivo senza certificazione europea se manca l’indirizzo del giudice che lo ha emesso
titoli di credito | 28 Febbraio 2018
Titolo esecutivo senza certificazione europea se manca lindirizzo del giudice che lo ha emesso
di Giulia Milizia
Gli artt. 17, lett. a) e 18, §.1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 805/2004 (che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati), devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto ricorso, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

(Corte di Giustizia UE, Settima Sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-289/17)