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Transazione commerciale dimostrata con testimonianza e rimedi processuali
mezzi di prova | 06 Agosto 2020
Transazione commerciale dimostrata con testimonianza e rimedi processuali
di La Redazione
Posto che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve invece essere provato per iscritto non può essere rilevata d’ufficio, spetta alla parte interessata formulare eccezione prima dell’ammissione del mezzo istruttorio. Qualora la prova sia stata egualmente assunta, la parte interessata deve opporne la nullità secondo le modalità di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 16723/20; depositata il 5 agosto)