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Trascrizione tardiva del matrimonio religioso, richiesta da uno solo dei coniugi: il consenso dell’altro deve esistere nel momento in cui si presenta la richiesta
rapporti fra coniugi | 13 Marzo 2018
Trascrizione tardiva del matrimonio religioso, richiesta da uno solo dei coniugi: il consenso dellaltro deve esistere nel momento in cui si presenta la richiesta
di Katia Mascia – Avvocato
Nell’ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall’Ufficiale di Stato civile su ordine del Tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l’azione ordinaria di cognizione – ex art. 16, l. n. 847/29 – volta all’accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro, espresso o tacito, dell’altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione all’Ufficiale di stato civile, in origine disattesa.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5894/18; depositata il 12 marzo)