Trasmissione corrispettivi, niente obbligo per le nuove società
A partire dal 1° luglio 2019 i soggetti che emettono solo scontrini e ricevute fiscali, con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, soni tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127/2015). La nuova risoluzione n. 47/E, pubblicata ieri dalle Entrate, fornisce due importanti chiarimenti riguardo i nuovi adempimenti:
– l’obbligo scatterà solo dal prossimo anno per le attività iniziate nel corso del 2019;
– per volume d’affari, ed ai fini del relativo calcolo, s’intende quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dal medesimo soggetto.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il nuovo obbligo interessa i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 d.P.R. n. 633/72) ed entra in vigore in due fasi:
– dal 1° luglio 2019 si applicherà ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000;
– dal 1° gennaio 2020 si estenderà a tutti gli altri soggetti.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono:
– gli obblighi di registrazione (art. 24 d.P.R. n. 633/1972);
– la ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ovvero l’attuale certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Nuove attività. Dal momento che per individuare i soggetti tenuti ai nuovi obblighi in commento occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018, le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019. In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere ai nuovi adempimenti su base volontaria.
Volume d’affari. Chi esercita più attività, ai fini del calcolo del volume d’affari, per conoscere se sopra o sotto i 400 mila euro, deve prendere in considerazione l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare (art. 20 d.P.R. n. 633/72). Pertanto il volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività di commercio al dettaglio sia altre attività soggette a fatturazione).
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate dell8 maggio 2019, n. 47/E