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Un ricorso per cassazione incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma è inammissibile
impugnazioni | 11 Marzo 2021
Un ricorso per cassazione incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma inammissibile
di La Redazione
La Suprema Corte ribadisce che un ricorso per cassazione può dirsi che assolva correttamente l’onere imposto dall’art 366, nn. 3 e 6 c.p.c. quando esponga in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa, ed indichi chiaramente le ragioni poste a fondamento della domanda principale, le ragioni a fondamento della chiamata in causa e le ragioni della sussistenza dell’interesse a ricorrere.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 6546/21; depositata il 10 marzo)