Via libera dal Consiglio dei Ministri alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM
«Questa riforma è un passo importante per ricostruire la credibilità della giustizia». Così il Ministro della Giustizia Bonafede durante la conferenza stampa di presentazione della riforma a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso.
Il disegno di legge delega consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell’ordinamento giudiziario secondo i criteri illustrati nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Governo e cioè:
«- revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nonché di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero e di prevederne l’approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;
– razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità;
– riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza».
Sono inoltre previste delle disposizioni dirette a valorizzare, anche nel settore penale, lo strumento dei programmi di gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell’ufficio nella gestione di situazioni patologiche che minano la celerità della riposta giudiziaria.
Viene rinnovata «la disciplina dei magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, con la previsione che lo stesso abbia una pianta organica di trentasette magistrati e stabilendo che possano essere designati a tale ruolo solo magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado».
Quanto al rapporto tra magistratura e politica, il testo prevede «specifiche disposizioni in materia di eleggibilità e di assunzione di cariche politiche o di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati. In particolare, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, fatta eccezione per i magistrati in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o sindaco in comuni con più di centomila abitanti, se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Tale ineleggibilità riguarda anche l’assunzione dell’incarico di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione. Ai magistrati che siano candidati ma non siano stati eletti, è preclusa la ricollocazione in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati.
A seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo, ove le cariche elettive abbiano avuto una durata superiore a un anno, i magistrati saranno inquadrati in un ruolo autonomo dei Ministeri.
Per le cariche ricoperte in enti territoriali diversi, si stabilisce che il ricollocamento in ruolo dovrà avvenire in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato amministrativo; solo dopo tre anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato ad un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato».
Quanto alla riforma del CSM, il disegno di legge riporta a 30 il numero dei componenti complessivi, di cui 20 magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento. I componenti eletti dai magistrati saranno scelti attraverso un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali, con garanzia di una perfetta parità fra i generi nelle candidature. Le commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, non possono essere formate dai componenti effettivi della sezione disciplinare. Si introduce inoltre la regola del sorteggio per stabilire la composizione delle commissioni.